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Lo Statuto dell’associazione.
STATUTO
ASSOCIAZIONE
Articolo 1
Durata, Costituzione e Sede
1.1 – E’ costituita l’Associazione denominata “Restart – A Safe Space for Music Minds” che di seguito chiamata per brevità “Associazione”. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
1.2 – L’associazione ha sede nel Comune di MILANO.
1.3 – Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea.
1.4 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2
Finalità
L’associazione persegue le seguenti finalità:
Favorire il benessere psicologico degli artisti e dei professionisti del mondo dello spettacolo, (individuo singolo, coppie, famiglie) all’interno del ciclo di vita.
Promuovere attività culturali, formative, informative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e al miglioramento del benessere e della salute dei propri soci.
Promuovere la cultura musicale e artistica in tutte le sue forme anche prevedendone l’utilizzo a scopi terapeutici.
Stimolare la cultura della psicologia in modo che chiedere aiuto non rappresenti un tabù e possa essere più semplice rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche della persona.
Promuovere un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona.
Svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica.
Articolo 3
Attività
3.1 – Per la realizzazione delle suddette finalità l’associazione si propone di realizzare le seguenti attività:
Realizzare e promuovere servizi psicologici di prevenzione, consulenza e sostegno diretti a musicisti e professionisti del settore musicale;
Attivare sportelli d’ascolto psicologico e consulenza;
Avviare gruppi di auto-mutuo aiuto;
Informare e sensibilizzare sulla tutela della Mental Health anche attraverso la partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni, festival e meeting nazionali e internazionali;
Collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all’indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica sui disagi psichici legati alla professione di artista e di professionista del mondo dello spettacolo;
Redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico e informativo;
Svolgere attività di collaborazione con enti, associazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati che intendano sviluppare iniziative a sostegno della tutela della salute mentale;
Collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all’indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia;
Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura su questo tema e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività culturali e di sostegno in Italia e all’estero e la promozione d’iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statutari.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni
effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
3.2 – L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.
Articolo 4
Soci
4.1 – L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
4.2 – I soci si dividono nelle seguenti categorie:
– soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto;
– soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
– soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell’associazione.
4.3 – Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
4.4 – E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4.5 – I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione.
4.6 – Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dall’Assemblea. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.
Articolo 5
Perdita della qualifica di socio
5.1 – La qualifica di socio si perde per:
decesso;
decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
recesso;
esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
5.2 – L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
5.3 – Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
5.4 – L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
5.5 – La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Articolo 6
Diritti e doveri dei Soci
6.1 – I Soci sono tenuti a:
osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
svolgere le attività preventivamente concordate;
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
6.2 – I Soci hanno il diritto di:
frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente.
conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
discutere e approvare i rendiconti economici;
eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
Articolo 7
Gli Organi dell’Associazione
7.1 – Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo.
– Il Presidente.
7.2 – Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Articolo 8
Assemblea dei Soci
8.1 – L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Il diritto dei soci maggiorenni di votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione non può essere in alcun modo limitato.
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
8.3 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.
8.4 – L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
8.5 – Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
approvare il regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
fissare l’ammontare del contributo associativo.
8.6 – L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
8.7 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 13.
8.8 – L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
8.9 – L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
8.10 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.
8.11 – In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.12 – All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
8.13 – Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.
Articolo 9
Consiglio Direttivo
9.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
9.2 – Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
9.3 – Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
9.4 – Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
9.5 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
deliberare circa l’ammissione dei soci;
deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
9.6 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Articolo 10
Presidente
10.1 – Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
10.2 – Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
10.3 – E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
10.4 – E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
10.5 – In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
10.6 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
10.7 – Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Articolo 11
Patrimonio sociale
11.1 – Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
fondo di riserva.
11.2 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
proventi derivanti dal proprio patrimonio;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
entrate derivanti da convenzioni;
quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
Articolo 12
Bilancio
12.1 L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
12.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
12.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
12.4 E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 13
Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione
13.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci intervenuti e il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli intervenuti.
13.2 – Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
13.3 – Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile.
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